Legal Impact – Come rispondono le imprese alle normative emergenti?

Il Regolamento Tassonomia ha sancito, a beneficio degli attori del mercato finanziario (destinatari del Regolamento SFDR), ma anche di tutti gli altri attori del mercato europeo e globale, un principio di sostenibilità che non può prescindere dal rispetto dei diritti umani e che ritrova la trasversalità e la profondità della Dichiarazione di Rio applicandola a settori storicamente caratterizzati da checklist e auditing di compliance.

Lo stesso percorso sta avvenendo anche rispetto ad altri risvolti della sostenibilità d’impresa. Dall’emanazione della Direttiva Europea 2014/95/UE (Non Financial Reporting, “NFDR”), recepita in Italia nel 2016 con il D.Lgs. 254/2016, all’attuale Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (“CSDDD”), il quadro normativo e, con esso, l’ambito di applicazione, gli obblighi ed i profili definitori in materia di sostenibilità delle imprese sono infatti già cambiati moltissimo. Lo stesso approccio alla sostenibilità, sintetizzato e categorizzato asetticamente con l’acronimo ESG (Environment, Social, Governance), ha già visto succedersi numerosi sforzi interpretativi, non solo a livello definitorio: da un’applicazione tipicamente rendicontativa focalizzata su misure idonee a ridurre l’impatto ambientale e sociale delle imprese, tipico del Non Financial Reporting, ad un approccio più generativo incentrato sull’individuazione di obiettivi di impatto positivo misurabili oltre che sulla corretta gestione dei rischi di sostenibilità lungo tutta la catena del valore, che invece ritroviamo nelle recenti Direttive su Corporate Sustainability Reporting (CSRD) e CSDDD.

All’interno di questo contesto normativo e dell’affannosa rincorsa agli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e alle altre epocali crisi socio-ambientali che il pianeta sta vivendo, il mercato italiano sta reagendo in maniera frenetica e disomogenea. Ad una cerchia ristretta di attori del settore finanziario e aziende di grandi o grandissime dimensioni già destinatarie di precisi obblighi sanciti dalla NFDR e dal SFDR fa da contraltare una vastissima platea di aziende (9 su 10 in Italia) che, in attesa di venire ricomprese nell’ambito di applicazione di norme vincolanti e cogenti, non ha sviluppato una propria strategia di impatto o una gestione basata volontariamente su criteri sostenibili. Questa carenza rischia di compromettere, in prima battuta, l’accesso ai tanto agognati fondi del PNRR per l’ottenimento e gestione dei quali sono espressamente richiesti alle aziende percorsi mirati e indicatori in materia di sostenibilità. Il rischio diventa però esponenziale se si considera che ciò che oggi non presenta per le aziende italiane profili di cogenza normativa diretta, possiede già le caratteristiche di una cogenza commerciale. In altre parole, ciò che non è imposto direttamente dal legislatore, rischia di venire imposto a livello contrattuale da clienti e partner commerciali già destinatari di obblighi di legge. Sarà inoltre interessante osservare gli sviluppi e la capacità di risposta delle aziende di fronte alla Direttiva, cosiddetta “Stop the Clock” ed ai pacchetti di proposte Omnibus I e II che, almeno nei proclami della Commissione, dovrebbero portare a una sostanziale semplificazione degli obblighi in materia di rendicontazione e due diligence  di sostenibilità. 

Sul punto occorre fare alcune precisazioni per chiarire il contesto attuale e le prospettive future. 

La Direttiva (UE) 2025/794 (la c.d. Stop the Clock”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2025 (serie L 794) e dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2025 da parte degli Stati Membri. Entro tale termine, pertanto, per quanto riguarda il nostro Paese dovrà essere modificato il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha già recepito la Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), mentre il termine per il recepimento della Direttiva 2024/1760/UE (Corporate Sustainability Due Diligence Directrive o CSDDD) viene rinviato al 26 luglio 2027. Nello specifico, la Direttiva «Stop the Clock» rinviando di due anni l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate. 

Il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha invece pubblicato un pacchetto di proposte legislative denominato «Omnibus», che dovrebbero intervenire in maniera sostanziale sulla disciplina in materia di impresa e diritti umani a livello europeo, faticosamente assemblata negli ultimi anni. Si tratta in realtà di due distinti pacchetti di proposte: il Pacchetto Omnibus I, incentrato sulla modifica delle direttive relative alla rendicontazione di sostenibilità aziendale e alla due diligence (la proposta modificherebbe sostanzialmente la recentissima Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Direttiva UE 2024/1760, in seguito “CSDDD”, entrata in vigore il 25 luglio 2024) e la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Direttiva UE 2022/2464, in seguito “CSRD”, entrata in vigore il 5 gennaio 2023, che già modificava la precedente disciplina della rendicontazione non finanziaria); il Pacchetto Omnibus II, focalizzato sull’efficientamento del programma di investimento InvestEU e sulla semplificazione degli obblighi di segnalazione ad esso connessi.

Con riguardo alle proposte di modifica alla CSRD introdotte con la proposta Omnibus I, l’articolo 3 della proposta Omnibus restringe l’ambito di applicazione soggettivo alzando la soglia dimensionale alle grandi imprese e alle capogruppo che abbiano almeno 1000 dipendenti. Si propone inoltre uno standard proporzionato per l’uso volontario da parte delle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione obbligatoria, basato sullo standard VSME (Voluntary SME) sviluppato dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Si propone anche il rafforzamento e l’estensione della “clausola di salvaguardia della catena del valore” (value-chain cap) a tutte le imprese con un massimo di 1000 dipendenti e definisce il limite in base allo standard volontario adottato dalla Commissione. Infine, si impegna ad adottare senza indugio un atto delegato per rivedere il primo set di ESRS (European Sustainability Reporting Standards), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli standard, ridurre il numero di dati obbligatori, distinguere meglio tra dati obbligatori e volontari, chiarire le disposizioni ritenute poco chiare, migliorare la coerenza con altre normative UE e fornire istruzioni più chiare sull’applicazione del principio di materialità.

Con riguardo, invece, alle proposte di modifica alla CSDDD introdotte con la proposta Omnibus I, viene proposto di limitare il controllo da parte delle grandi imprese alle operazioni dei partner commerciali diretti, cioè quei soggetti con cui la società ha concluso un accordo commerciale. L’identificazione degli impatti negativi lungo l’intera catena di attività, inclusiva dei partner commerciali indiretti, sarebbe dovuto solo qualora l’impresa abbia “plausible information” che suggeriscano la possibilità che si verifichino o che si siano verificati impatti negativi sui diritti umani a livello di partner commerciali indiretti ovvero nel caso in cui la natura indiretta del rapporto con il partner commerciale sia frutto di un “artificial arrangement” che non rispecchi la realtà economica effettiva. La seconda importante modifica riguarda poi i meccanismi di enforcement, sia pubblici che privati. Dal punto di vista delle sanzioni pecuniarie sarà la Commissione a predisporre delle linee guida per la determinazione delle sanzioni, che comunque non dovranno più essere commisurate al fatturato dell’impresa, né oggetto di tetto massimo stabilito dagli Stati membri. Dal punto di vista del meccanismo di responsabilità civile (art. 29 CSDDD), l’Omnibus elimina la previsione di un regime di responsabilità delle imprese comune a tutti gli Stati membri. Agli Stati membri non è più richiesto, quindi, di assicurare l’esistenza di un regime di responsabilità civile in caso di danni derivanti dall’inosservanza del dovere di diligenza, ma solo di assicurare il diritto al risarcimento nel caso in cui un’impresa sia considerata responsabile secondo la legge nazionale. Viene inoltre eliminato l’art. 29 comma 7, che conteneva un’importante previsione di raccordo con i meccanismi del diritto internazionale privato, stabilendo che le norme nazionali di recepimento dell’articolo sulla responsabilità civile fossero da considerarsi di applicazione necessaria in caso di controversia cui fosse applicabile il diritto di un paese extra-UE. Viene ristretto infine lo spettro degli stakeholders da coinvolgere nei processi di due diligence rilevanti, eliminando le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni della società civile rappresentative degli interessi delle vittime e di tutela dell’ambiente; viene eliminato il dovere di risolvere i rapporti con i partner commerciali coinvolti in episodi di violazioni dei diritti umani, ad oggi previsto quale extrema ratio, in favore di una mera sospensione di tali rapporti, in considerazione della natura cruciale che alcuni fornitori possono avere nella catena di attività. Viene ridimensionata la portata effettiva degli impegni climatici richiesti alle imprese.

L’iter di approvazione dei pacchetti Omnibus è ancora lungo e non è plausibile che una versione definitiva della proposta possa entrare nella sua fase finale (il cosiddetto trilogo) prima di fine 2025 o inizio 2026. Traspare però già dai primi elementi sopra richiamati, come il tentativo di semplificazione che dovrebbe consentire alle imprese di ottemperare con maggiore efficacia e minori oneri ai propri obblighi di sostenibilità, rischi di tradursi in una inevitabile “diluizione” degli obiettivi e degli impegni in materia di tutela dell’ambiente e dei diritti umani e in una inesorabile perdita di incisività di un pacchetto di provvedimenti faticosamente cercati, studiati e realizzati. L’equilibrio cercato dall’Unione Europea, di cui potremo valutare la riuscita negli anni a venire, sarà quindi quello tra il mantenimento degli obiettivi europei di sostenibilità, da un lato, e l’introduzione di strumenti di effettiva armonizzazione e semplificazione degli obblighi per il tessuto imprenditoriale (in particolar modo per le PMI) dall’altro.